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Abusivismo


L'art. 348 del Codice Penale punisce "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato"; considerato che, per legge, la professione di Psicologo "comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito", coloro che esercitano tali funzioni senza avere regolare formazione e titolo effettuano attività illegale.

La gravità di tale condotta non è limitata solo alla concorrenza sleale nei confronti dei professionisti adeguatamente formati, ma ancor più è da attribuirsi al danno arrecabile al cliente/paziente che, in una professione così delicata, va particolarmente tutelato.

L'esercizio abusivo non è legato tanto all'uso di titoli non posseduti (nel qual caso si parla di reato di "usurpazione di titolo" ), quanto al compimento concreto di attività e funzioni tipici di una professione. In pratica, anche qualora una persona non si definisca ufficialmente psicologo, appellandosi invece con altra qualifica, ma nei fatti adoperi mezzi e strumenti ricollegabili alla professione di psicologo, si rende colpevole di tale reato.

E' quindi importante che chiunque venga a conoscenza di tale esercizio illegale informi le Autorità competenti per gli accertamenti necessari e/o, possibilmente, l'ordine degli Psicologi della regione in cui viene effettuata attività abusiva.


Via Camillo Zampieri n. 14 - Imola - Tel.: 349 6339109