Pubblicato su www.osservatoriopsicologia.com il 24 settembre 2011
E’ un buon rientro dalle vacanze quello della psicologia italiana. Dopo il recente successo della sentenza definitiva 14408/2011, ottenuta dall’Ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna, che riconosceva la psicoanalisi come forma di psicoterapia (chiudendo quindi in futuro la possibilità di appellarsi al termine “psicoanalisi”, non ricompreso nella 56/89, per esercitare abusivamente l’attività di psicoterapeuta), settembre si apre con un incontestabile trionfo dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, grazie alla sentenza 10289/2011, in merito all’annosa questione della piena applicabilità dell’art. 21 del nostro codice deontologico.
Ironia della sorte, ai sostenitori del libero insegnamento (che, portato ai suoi estremi, ci ricorda un po’ l’indimenticabile gag di Corrado Guzzanti sulla Casa delle Libertà: “facciamo un po’ come c…o ci pare!”), i quali avevano sempre opposto l’art. 33 della Costituzione come baluardo contro le possibili sanzioni derivanti dall’applicazione dell’art. 21, è stato risposto, fra gli altri e numerosi rilievi, proprio con la stessa norma da loro così spesso invocata: “Questa necessaria riconduzione degli “atti tipici” della professione dello psicologo ad atti concreti di prestazione, rende ragione dei limiti dell’insegnamento (come tale libero in quanto manifestazione del pensiero) dell’uso degli strumenti di conoscenza necessari a rendere le sopra identificate prestazioni, volte a soddisfare bisogni collettivi rilevanti per l’interesse generale della comunità, a garanzia della capacità tecniche e morali occorrenti per il retto esercizio della professione anche ai fini dell’”abilitazione” di cui all’art.33 della Costituzione: è incontrovertibile che eventuali compromissioni del diritto all’insegnamento possono essere normativamente determinate per superiori esigenze costituzionali quali quelle di tutela della salute pubblica, in un settore di pregnante rilievo emotivo in continua evoluzione, con l’esigenza connessa di prevedere meccanismi che consentano una costante verifica delle metodiche validate dalla comunità scientifica in un dato momento storico”.
D’altra parte, una delle ambiguità su cui erano sempre state basate le opinioni dei formatori di counselor, era che insegnare aspetti psicologici ad altri professionisti (spesso il counselor svolge già un altro impiego che desidera arricchire con alcuni nuovi compiti e competenze o affiancare ad una vera e propria nuova attività) ha l’indubbia utilità di far loro svolgere al meglio il proprio lavoro, quando questo entra in contatto con sofferenza o aspetti psichici. Su tale affermazione non possiamo che concordare e nessuno, nella nostra categoria, ha mai sostenuto il contrario. Elementi di teoria psicologica possono sempre essere utili ad insegnanti, medici, educatori, infermieri, ecc. Il problema, ovviamente, nasce quando da elementi teorici si passa a strumenti operativi veri e propri che, per essere maneggiati adeguatamente e con cognizione di causa, richiedono una formazione lunga ed adeguata. Avere conoscenze “spot” su come somministrare un test, condurre un colloquio o effettuare una diagnosi senza possedere l’adeguato background di conoscenze psicologiche su cui vanno ad innestarsi questi singoli interventi, rischia veramente di arrecare danno in un campo molto delicato come quello della salute psichica. Questo concetto, fra l’altro, non sfugge al giudice quando sostiene che “siffatta prospettazione si fonda sull’ambigua distinzione tra l’insegnamento della conoscenza e l’insegnamento dell’uso degli strumenti, per sostenere strumentalmente la legittimità della prima (la conoscenza) onde derivarne la legittimità anche del secondo (l’uso)”.
Altro convincimento – che da sempre gli oppositori di tali corsi sostengono – assolutamente confermato dal Giudice è che non solo non sia corretto insegnare strumenti tipici della professione a chi non ne fa parte, ma che questo equivarrebbe addirittura all’istigazione ad un reato: “deve convenirsi con la difesa del resistente che l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione”. Il Giudice, fra l’altro, non si limita a sottolineare la scorrettezza di tale operazione, ma definisce la gravità particolare della stessa, trattandosi di un ambito che “richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo”.
L’importanza particolare che riveste questa sentenza, rispetto ad altre precedenti e pur importanti che si muovevano in qualche modo già in questa direzione, è la scrupolosa attenzione che il Giudice ha riservato alla questione, analizzando estesamente tutte le sfaccettature del problema, dimostrando una piena conoscenza dell’ambito di lavoro dello psicologo, della sua delicatezza, nonché della netta differenza (chiarissima per noi, ma da non dare affatto per scontata in coloro che non sono addentro alla professione) che esiste fra conoscenza teorica ed applicazione operativa di tecniche. Siamo perfettamente consapevoli dell’attuale provvisorietà di tali enunciazioni e delle possibilità di fare ricorso contro questa decisione che potrebbe portare a modifiche della stessa nei successivi gradi di giudizio. Tuttavia, la precisione con cui è stato analizzato il problema e la chiara espressione delle motivazioni che hanno portato alla sentenza rende piuttosto difficile immaginare che essa potrebbe essere totalmente ribaltata in appello. Difficile, insomma, distruggere la ferrea logica che ha portato a tali conclusioni.
Mi preme sottolineare come il motivo di esultanza per tale risultato non risieda in un banale corporativismo, in una vittoria di lobby. Si tratta di qualcosa di molto più importante ed eticamente rilevante e, cioè, di ridare alle persone il loro diritto, in ambito di salute, di essere curati con competenza e conoscenze adeguate; consiste anche, in definitiva, nel ribadire la delicatezza della sfera psichica, la cui comprensione è troppo complessa per essere costretta in qualche centinaio di ore di formazione e sdoganata in pillole alla Bignami maniera. Viene riaffermata, quindi, l’importanza della tutela dell’utente, insieme al riconoscimento dell’assoluta rilevanza della nostra disciplina e della necessità che essa venga condotta con mezzi e formazione adatti.
Non significa riconoscere tout court un primato ai colleghi dato dal possesso di un “semplice” pezzo di carta; sappiamo bene come non sia sufficiente la laurea, il tirocinio e l’iscrizione all’Albo per fare di una persona un professionista competente. Ma se non è condizione sufficiente, è decisamente necessaria per garantire un minimo di basi su cui il sapere tecnico-procedurale deve andare ad inserirsi.
Sembrerebbe ovvio; eppure, in un mondo sempre più basato su superficialità della conoscenza, velocità e mancanza di senso del limite, occorrono sentenze per ribadirlo.